REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott. Bruno Di Fortunato in funzione di Giudice Unico delle pensioni;
Nella pubblica udienza del 6 maggio 2005, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Daniela Martinelli, non rappresentate la parte ricorrente e l'Amm.ne resistente;
Visto il ricorso iscritto al n. 63011 del registro di Segreteria;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato da XXXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il silenzio-rigetto dell'INPDAP.
Ritenuto in FATTO e Considerato in DIRITTO
La ricorrente, gia' docente del Ministero della Pubblica istruzione, e' stata collocata a riposo per dimissioni il primo settembre 1994 (decreto n. 921394 del primo ottobre 1994 del Provveditorato agli Studi di Roma).
Alla suddetta data aveva maturato anni 32 di servizio utile, comprensivo degli anni ammessi a riscatto ai sensi di Legge.
L'Amministrazione, in applicazione del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79, provvedeva a liquidare il trattamento pensionistico ordinario, comprensivo di Indennita' Integrativa Speciale, quest'ultima non nella misura intera, ma in "quarantesimi".
Con istanza del 13 maggio 2003, l'attuale ricorrente chiedeva la corresponsione del suddetto beneficio nella misura intera, a decorrere dalla data di maturazione della massima anzianita' di servizio (primo settembre 2002), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'INPDAP ha, sostanzialmente, denegato la richiesta liquidazione, non avendo provveduto a corrispondere alla richiesta avanzata, serbando il proprio silenzio, avverso il quale l'interessata ha proposto il gravame in esame.
Al riquadro, gia' nel 1993, con sentenza n. 243, il Giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, III comma, lettera b e c della legge n. 324/1959 e 2 e 28 del D.P.R. n. 1092/1973, determinando, in conseguenza, il computo della I.I.S. sulla indennita' di buonuscita.
Sostanzialmente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 243/1993, nel dichiarare incostituzionali le norme che escludevano in toto l'indennita' integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto, ha affermato che la misura, le modalita' e i tempi sono affidati alla scelta discrezionale del come precisato, altresi', nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 35349 del 2 giugno 1983, secondo cui con l'espressione "variazioni dell'I.I.S." ex citato art. 1, quarto comma, deve intendersi l'intero importo di tale indennita' nella misura spettante al personale collocato in quiescenza con la massima anzianita' di servizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso iscritto al n. 63011 del registro di Segreteria o, per l'effetto, dichiara il diritto della sig.ra XXXXXXXXXXXX alla corresponsione della I.I.S. nella misura intera sin dalla data di maturazione della massima anzianita' di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla per le spese.
Cosi' deciso in Roma, nell'udienza del 6 maggio 2005.
IL GIUDICE
(Cons. Bruno Di Fortunato)